Il trasferimento da un fondo pensione a un altro è una possibilità offerta agli aderenti che, per diverse ragioni, potrebbero voler spostare il proprio capitale accumulato fino a quel momento.
In questo articolo vedremo quando è possibile fare il cambio di fondo pensione, dal momento che il passaggio volontario richiede un periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare.
Vedremo, poi, il caso specifico del trasferimento per perdita di requisiti di partecipazione al fondo, che non richiede periodi minimi di partecipazione ma comporta una serie di importanti riflessioni da fare da parte dell’aderente.
Analizzeremo, infine, l’iter necessario per il trasferimento in entrata e in uscita dal fondo pensione e la procedura prevista dal Fondo Previdenza Cooperativa.
Indice dei Contenuti
Quando si può fare il cambio di fondo pensione?
Il trasferimento da una forma di previdenza complementare a un’altra è una possibilità offerta agli aderenti che consente di spostare non solo l’intera posizione individuale fino a quel momento maturata, ma anche l’anzianità contributiva (cioè gli anni di partecipazione) e i relativi benefici che ne derivano, ad esempio in termini di agevolazioni fiscali.
Tuttavia, nel caso in cui il trasferimento rappresenti una scelta volontaria dell’aderente ancora in fase di contribuzione, per poterlo richiedere occorre che siano trascorsi almeno due anni dall’iscrizione alla forma di previdenza complementare da cui ci si vuole trasferire.
Inoltre, se l’aderente è iscritto a un fondo pensione negoziale, può richiedere e ottenere il trasferimento indipendentemente dal numero di anni di permanenza, nel caso in cui abbia perso il requisito di partecipazione, ad esempio perché ha cambiato lavoro e il nuovo CCNL non rientra tra quelli di riferimento del fondo pensione negoziale di partenza.
Approfondiamo questa casistica con un esempio pratico.
Trasferimento dal fondo negoziale per perdita dei requisiti di partecipazione
Ricordiamo che Previdenza Cooperativa è il fondo pensione negoziale dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e dei lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Quindi, se un lavoratore iscritto a Previdenza Cooperativa cambia lavoro e passa, ad esempio, al CCNL del pubblico impiego o delle telecomunicazioni, perde il requisito di partecipazione al Fondo e può quindi richiedere proprio il trasferimento a un altro fondo.
Il lavoratore può, dunque, trasferire la posizione accumulata al fondo negoziale previsto nel nuovo contratto collettivo, o in alternativa a un fondo pensione aperto o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) nel caso in cui non sia previsto un fondo negoziale di riferimento per il proprio contratto di lavoro.
In caso di trasferimento da un fondo pensione negoziale a un fondo aperto o a un PIP, tuttavia, occorre fare attenzione. Infatti, così facendo:
- si perde il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro che il lavoratore ha eventualmente attivato nel fondo negoziale da cui si trasferisce;
- bisogna fare i conti con il passaggio anche a costi di gestione più elevati.
In sintesi, il lavoratore dovrebbe sempre considerare con attenzione il tema dei contributi e dei costi di gestione, in modo da non depauperare il proprio progetto di pensione integrativa nel trasferimento da una forma di previdenza complementare all’altra.
Per approfondire, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Perché aderire alla previdenza complementare attraverso l’iscrizione a un fondo pensione negoziale?.
Come fare il trasferimento del fondo pensione
L’iter di trasferimento da un fondo pensione a un altro è composto di diversi passaggi, che prendono il via rivolgendosi al cosiddetto fondo cedente, il fondo cioè da cui l’aderente intende trasferirsi per approdare a un altro.
L’aderente deve, infatti, fare richiesta al fondo cedente, indicando la volontà di voler trasferire il proprio montante fino a quel momento accumulato all’altra forma di previdenza complementare.
A questo punto, il fondo cedente verifica che l’aderente sia in possesso dei requisiti illustrati nei paragrafi precedenti per assicurarsi che possa trasferire la posizione individuale.
Se l’esito delle verifiche è positivo, il fondo cedente prende contatti con il fondo cessionario, quello cioè che riceverà il montante dell’aderente, che dovrà dare il suo consenso al trasferimento.
L’intera procedura si esaurisce al massimo nell’arco di tempo di sei mesi.
Ottenuti tutti gli assensi del caso, l’iscritto deve comunicare il trasferimento anche al datore di lavoro che effettua le trattenute in busta paga e i diversi versamenti al fondo pensione.
Trasferimento da e verso Previdenza Cooperativa
Come funziona il trasferimento in entrata o in uscita da Previdenza Cooperativa?
Iniziamo dal secondo scenario. In questo caso, come anticipato, la procedura si avvia con la richiesta del lavoratore al fondo cedente, quindi a quello da quale intende uscire.
Nel caso di Previdenza Cooperativa occorre compilare l’apposito modulo, indicando i dati anagrafici dell’iscritto e la ragione del trasferimento, da selezionare tra le seguenti:
- perdita dei requisiti a seguito della cessazione dell’attività lavorativa richiesta per l’iscrizione a Previdenza Cooperativa, senza successivo passaggio ad altro datore di lavoro rientrante nell’area dei destinatari del Fondo;
- perdita dei requisiti a seguito del cambio CCNL, senza successivo passaggio ad altro datore di lavoro rientrante nell’area dei destinatari del Fondo;
- trasferimento volontario senza che sia cessata l’attività lavorativa richiesta per l’iscrizione al fondo ed in presenza di almeno due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare.
Occorre, inoltre, indicare i dati del fondo pensione di destinazione (fondo cessionario), in modo che Previdenza Cooperativa prenda contatti e ne richieda l’assenso.
Infine, bisogna indicare i dati previdenziali e contributivi dell’aderente e richiedere all’azienda presso cui lavora di compilare la parte di sua competenza.
La documentazione completa, composta dal modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte, unitamente alle copie del documento di identità e della tessera sanitaria dell’aderente, deve essere poi inviata a Previdenza Cooperativa:
- a mezzo posta all’indirizzo Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 – 00161 Roma;
- via PEC all’indirizzo previdenzacooperativa@pec.it
L’iter può essere gestito anche online, accedendo all’Area Riservata utilizzando le credenziali SPID. Dal menu “Trasferimenti in uscita” basta cliccare sul pulsante “Richiedi trasferimento” e allegare la documentazione necessaria.
Per approfondire la procedura e le tempistiche della richiesta di trasferimento è possibile visitare la pagina dedicata alle Prestazioni.
Passiamo, infine, all’altro scenario, ovvero il caso di trasferimento in entrata. In questo caso, il nuovo aderente deve indicare i dati di Previdenza Cooperativa al fondo cedente, in modo che venga attivato l’iter inverso rispetto a quello appena esposto.
Ribadiamo che tutti gli aventi diritto all’adesione a un fondo pensione negoziale come Previdenza Cooperativa dovrebbero analizzare con attenzione questa opportunità, poiché risulta essere finanziariamente più conveniente delle altre alternative, cioè fondi aperti o PIP. A tal proposito, gli aderenti a Previdenza Cooperativa possono sempre utilizzare il motore di calcolo per verificare la variazione della posizione in base ai costi applicati dal fondo presso cui desiderano trasferirsi.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.