La deduzione dal reddito imponibile dei contributi versati al fondo pensione è uno dei vantaggi fiscali riconosciuti a chi sceglie di aderire alla previdenza complementare di cui è possibile beneficiare fin dal primo momento dell’adesione.
In questo articolo analizzeremo il funzionamento della deduzione fiscale dei contributi, passando in rassegna i limiti di legge e gli importi che rientrano in tali limiti.
Vedremo, poi, che la deduzione può avvenire in diversi modi: direttamente in busta paga, attraverso la dichiarazione semplificata (ex 730 precompilato) o con il modello 730.
Infine, chiuderemo illustrando cosa accade all’eventuale quota eccedente il limite annuale di deducibilità e in che modo è possibile ottenere comunque l’esenzione fiscale anche per questi importi.
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Deduzione dei contributi al fondo pensione: come funziona?
I contributi versati al fondo pensione dall’aderente sono fiscalmente deducibili ai fini IRPEF, l’Imposta sui Redditi, entro il limite annuo di 5.164,57 euro fissato dal legislatore. Questo significa che il reddito imponibile su cui si determina l’imposta può essere abbattuto per l’importo dei contributi versati al fondo pensione nel corso dell’anno, in modo da ridurre l’IRPEF da versare.
Sono deducibili tutte le forme di contribuzione (quella propria del lavoratore, periodica e/o una tantum, e quella a carico del datore di lavoro, per intenderci) a eccezione del TFR conferito al fondo pensione, al quale viene applicato uno specifico trattamento fiscale al momento del pensionamento.
Per comprendere l’interessante impatto della deduzione, facciamo l’esempio di un aderente con reddito imponibile pari a 25.000 euro che, con un’aliquota fiscale pari al 23%, dovrebbe versare un’IRPEF pari a 5.750 euro.
Se il nostro stesso aderente versasse al fondo pensione 2.000 euro in un anno, il suo reddito imponibile scenderebbe a 23.000 euro e l’IRPEF a 5.290 euro, ottenendo un risparmio fiscale pari a 460 euro.
Maggiore sarà l’importo versato al fondo, dunque, e maggiore sarà il risparmio fiscale per l’aderente.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
Dove sono indicati i contributi deducibili?
Abbiamo detto che tutti i contributi versati al fondo pensione, a eccezione del TFR, rientrano nella deduzione. A seconda della tipologia di contribuzione, la deduzione può avvenire direttamente in busta paga e/o al momento della dichiarazione annuale dei redditi, che, nel caso dei lavoratori dipendenti, può essere fatta attraverso la cosiddetta dichiarazione semplificata o con il modello 730.
Analizziamo le varie opzioni.
1. Deduzione in busta paga
Per quanto riguarda i contributi trattenuti direttamente in busta paga, come il contributo del lavoratore e quello a carico del datore di lavoro, la deduzione viene determinata anch’essa immediatamente sul cedolino.
Sarà poi possibile ottenere un riepilogo delle deduzioni applicate attraverso la Certificazione Unica, andando a controllare la casella 412 alla voce “contributi dedotti”.
In questo modo si avrà un quadro completo della situazione prima di procedere con la dichiarazione dei redditi. Se non sono stati versati ulteriori contributi oltre a quelli presenti in busta paga, l’aderente non dovrà fare null’altro, poiché il tutto è stato già gestito tramite il cedolino.
2. Deduzione nella dichiarazione semplificata (ex 730 precompilato)
In caso di versamenti una tantum fatti direttamente al fondo, che dunque non siano passati attraverso il datore di lavoro e la busta paga, occorre utilizzare la dichiarazione annuale dei redditi per ottenere che questi vengano dedotti.
Ricordiamo che anche i versamenti diretti nei confronti di un familiare fiscalmente a carico sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Una delle modalità dichiarative più immediate è il cosiddetto 730 precompilato, che nel 2024 diventa dichiarazione semplificata.
Con la semplificata, i dati in possesso del fisco, inclusi quelli sui contributi versati nel corso dell’anno, vengono esposti analiticamente, e gli aderenti dovranno semplicemente confermarli o modificarli senza occuparsi del loro inserimento in uno schema dichiarativo.
Dunque, non abbiamo più delle caselle da compilare, ma una sorta di questionario con le informazioni da confermare o modificare.
3. Deduzione nel modello 730
Oltre alla dichiarazione semplificata – introdotta in via sperimentale nel 2024 per i soli lavoratori dipendenti – resta disponibile il modello 730, che l’aderente può compilare autonomamente o avvalendosi dei servizi di intermediari abilitati, come CAF o commercialisti.
In questo caso, l’importo dei contributi deducibili deve essere indicato nei righi che vanno da E27 a E30. In particolare, occorre segnalare:
- gli importi dedotti in corso d’anno in busta paga;
- quelli non dedotti in busta paga in modo da ottenere il beneficio in dichiarazione.
La somma di questi due importi deve restare entro il limite annuo mentre, se ci sono delle eccedenze, queste non andranno in dichiarazione e seguiranno un iter differente, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Extra deduzione dei contributi versati per i neo assunti dal 1 gennaio 2007
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).
Contributi eccedenti la deduzione: come comunicarli?
Se, nel corso dell’anno, sono stati versati contributi che complessivamente superano il limite dei 5.164,57 euro deducibili fiscalmente, cosa succede? La deducibilità della cifra eccedente va persa o può essere in qualche modo recuperata?
In effetti, anche le quote che superano il limite dell’agevolazione fiscale sono esenti da imposte, ma questa esenzione viene differita nel tempo e sarà applicata al momento della prestazione, cioè quando l’aderente otterrà la sua pensione integrativa.
A quel punto, dalla cifra su cui calcolare le imposte verrà sottratta la somma degli importi non dedotti nel corso degli anni.
Ricapitolando: al momento di percepire la pensione integrativa questa verrà tassata con aliquota che va dal 15% fino a un minimo del 9%, a seconda del periodo di permanenza nel fondo, ma non per l’intero importo spettante. Infatti, occorrerà sottrarre a quest’ultimo i contributi non dedotti nel corso degli anni.
Per poter preservare questo diritto occorre, però, che annualmente l’aderente comunichi al fondo pensione l’importo dei contributi non dedotti, in modo che quest’ultimo ne tenga conto in sede di determinazione delle imposte da applicare alla prestazione.
Previdenza Cooperativa offre agli aderenti due diverse modalità di comunicazione dei contributi non dedotti.
Si può fare online, accedendo all’Area Riservata con il proprio SPID; dalla voce di menù “Contribuzione” è possibile modificare l’importo dei contributi non dedotti per l’anno di riferimento.
Oppure è possibile scaricare il Modulo comunicazione dei Contributi non dedotti, compilarlo in ogni sua parte e firmarlo, allegare un documento di identità in corso di validità e una copia del codice fiscale e infine inviare il tutto a Previdenza Cooperativa – Via C.B. Piazza, 8 00161 Roma, oppure con PEC a previdenzacooperativa@pec.it.
Ricordiamo che la comunicazione dei contributi non dedotti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dei versamenti.
Qualora l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta di prestazione, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell’ultimo anno e/o frazione d’anno che non siano già stati comunicati in precedenza.
Per approfondire, vai alla pagina del nostro sito dedicata alla contribuzione.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.