Cambio CCNL: cosa succede al fondo pensione?

03 Ott 2024
Scritto da Redazione Previdenza Cooperativa

Quando si cambia lavoro, se si aderisce a un fondo pensione negoziale come Previdenza Cooperativa, è fondamentale considerare anche le possibili ripercussioni sul proprio percorso di costruzione della pensione integrativa.

In questo articolo ci concentreremo in particolare sull’eventualità di un cambio di lavoro con relativo passaggio a un diverso CCNL, nel caso in cui l’aderente si sposti in un altro settore economico. 

Esamineremo come il cambio di CCNL possa comportare la perdita dei requisiti di partecipazione e analizzeremo una a una le diverse opzioni disponibili per l’aderente riguardo la gestione della posizione individuale accumulata fino a quel momento.

Infine, esploreremo i benefici derivanti dal rimanere iscritti a Previdenza Cooperativa, anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e in assenza di ulteriori contribuzioni.

Cambio di CCNL e perdita dei requisiti di partecipazione

Quando un lavoratore cambia occupazione, e il nuovo datore di lavoro non è una cooperativa o una società costituita oppure partecipata prevalentemente da una cooperativa, può verificarsi anche il passaggio da un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) a un altro. Ma cosa accade al fondo pensione negoziale – che, ricordiamo, è una forma di previdenza complementare strettamente legata al CCNL di riferimento – quando si verifica questo cambiamento?

Il passaggio a un lavoro che comporti l’applicazione di un diverso contratto collettivo comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo stesso. In questo caso, il lavoratore dovrà prendere delle decisioni in merito al montante accumulato fino a quel momento nel fondo.

Fondo pensione e cambio CCNL: quali opzioni?

Che fare, quindi, con il fondo pensione negoziale in caso di cambio CCNL? L’aderente, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a causa di un cambio di CCNL, ha diverse opzioni tra cui scegliere, ognuna delle quali va valutata con attenzione sia dal punto di vista finanziario che fiscale.

Vediamole insieme:

  • trasferire la posizione individuale al fondo negoziale collegato al nuovo contratto di lavoro, se previsto, per beneficiare dei vantaggi offerti dal fondo di categoria, come il possibile contributo aggiuntivo del datore di lavoro;
  • mantenere l’importo accumulato nel fondo, anche senza ulteriori contribuzioni, per continuare a godere dei vantaggi fiscali e dell’interesse composto; 
  • riscattare l’intera posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione, richiedendo la liquidazione del 100% dell’importo accumulato. Tuttavia, in questo caso, la tassazione sarà meno favorevole rispetto a quella che verrebbe applicata alla pensione integrativa: a questa tipologia di riscatto, infatti, si applica un’aliquota del 23%, mentre la pensione integrativa prevede un’aliquota che va da un massimo del 15% a un minimo del  9%, a seconda degli anni di permanenza nel fondo;
  • riscattare solo parzialmente la posizione individuale, continuando ad accumulare rendimenti e riducendo così l’impatto fiscale;
  • trasferire l’importo accumulato a un’altra forma di previdenza complementare, come un fondo pensione aperto o un PIP (Piano Individuale Pensionistico). In tal caso si perde il diritto a ricevere il contributo da parte del datore di lavoro.

ATTENZIONE: 

Nel caso di passaggio a un’altra cooperativa, anche qualora il CCNL non abbia Previdenza Cooperativa come Fondo di riferimento, il lavoratore mantiene i requisiti di partecipazione al Fondo in forza della specifica natura giuridica del settore cooperativo. 

Per tutti i dettagli relativi alle richieste di trasferimento e riscatto, invitiamo a consultare le nostre guide:

Restare in Previdenza Cooperativa anche in assenza di ulteriore contribuzione

Tra le opzioni a disposizione dell’aderente, c’è anche la possibilità di lasciare l’importo accumulato nel fondo pensione negoziale, anche in assenza di nuova contribuzione. Ma perché considerare questa scelta? 

Le motivazioni possono essere di diversa natura, tra cui le seguenti:

  • Finanziarie: anche senza ulteriori contributi, l’aderente può continuare a beneficiare della capitalizzazione dei rendimenti annuali fino al raggiungimento dell’età pensionabile, momento in cui potrà richiedere la pensione integrativa maturata. In altre parole, i contributi versati nel fondo fino al momento del cambio di lavoro continueranno a generare rendimenti nel tempo, anche in assenza di una contribuzione attiva da parte del lavoratore.
  • Fiscali: come già menzionato, il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione è soggetto a una tassazione del 23%, mentre la pensione integrativa è tassata al 15%, con un’ulteriore riduzione dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 9%. Lasciare i contributi maturati nel fondo fino al pensionamento, dunque, consente di beneficiare di un regime fiscale più favorevole.
  • Economiche: se il nuovo CCNL non prevede un fondo pensione negoziale di riferimento, l’aderente dovrebbe rivolgersi a un fondo aperto o a un PIP. Tuttavia, questi soggetti presentano costi di gestione più elevati rispetto ai fondi pensione negoziali come Previdenza Cooperativa, che, avendo natura di Associazione senza scopo di lucro che operano nel solo interesse degli aderenti, hanno costi estremamente ridotti.
  • Temporali: la previdenza complementare di per sé ha un orizzonte temporale di lungo periodo. Maggiore è il tempo di permanenza nel fondo, maggiori sono i vantaggi (in termini di rendimento atteso e di benefici fiscali) di cui l’aderente può beneficiare, offrendo così un ulteriore incentivo a mantenere la posizione aperta.

Inoltre, è opportuno ricordare che la permanenza nel fondo dopo la perdita dei requisiti di partecipazione non impedisce all’aderente di effettuare versamenti volontari una tantum, permettendogli di destinare parte dei propri risparmi al progetto previdenziale e di incrementare così il montante su cui verrà calcolata la pensione integrativa.

Per approfondire il tema della contribuzione, invitiamo a leggere il nostro articolo Quanto si versa al fondo pensione negoziale?.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

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